NORME &TRIBUTI

 
 
 
 
HOME DEL DOSSIER

Calendario e modulistica 730

UNICO 2009

Sconti Irap, le incognite di Unico

di Marco Mobili e Alessandro Sacrestano

commenti - |  Condividi su: Facebook Twitter|vota su OKNOtizie|Stampa l'articoloInvia l'articolo|DiminuisciIngrandisci

Il mini-sconto Irap cerca un posto in Unico 2009. Non solo. Per i rimborsi sul passato, oltre al rischio di un pericoloso intreccio con domande già presentate al Fisco, si resta sempre in attesa dell'annunciato modello che le Entrate dovrebbero predisporre. Su tutto, ad appesantire la vicenda, incombono sia la mancata pronuncia della Corte costituzionale sull'indeducibilità dell'Irap (fissata per il 7 e 8 luglio, si veda il servizio sotto), sia l'elevato costo che potrebbe essere chiamato a sostenere l'Erario.

Ipotizzando un'aliquota media del 25% ai fini delle imposte dirette, lo sconto cui avrebbero diritto tutti i contribuenti Irap (più di 5 milioni) per l'imposta versata dal 2004 al 2007 va oltre i 3,2 miliardi di euro.
Operatori e imprese, intanto, con l'approvazione degli ultimi bilanci lo scorso 30 aprile, hanno cercato di pesare e sfruttare al meglio la deduzione Irap del 10% dalla base imponibile delle imposte sui redditi. Nonostante la circolare 16/E licenziata dalle Entrate il 14 aprile – quando peraltro i documenti di bilancio erano, ormai, già pronti – abbia risolto alcuni dubbi, sono ancora molte le perplessità rimaste disattese. Le più importanti riguardano il rimborso dell'imposta versata negli esercizi precedenti e, soprattutto, modalità di calcolo e l'indicazione in Unico della deduzione.

La norma
L'articolo 6, comma 1, del Dl 185/2008, ha introdotto la possibilità di scomputare dalla base imponibile Ires/Irpef un importo pari al 10% dell'Irap, forfettariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis), 4-bis), 4-bis).1 del Dlgs 446/97. Si tratta (si veda anche il box in basso) del primo passo del Governo in risposta alle numerose sollecitazioni giunte alla Consulta. Per tale motivo, il legislatore ha deciso che la deduzione forfettaria può essere fatta valere anche per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008, consentendo un'apposita procedura di rimborso per le maggiori imposte sui redditi versate.

Rimborsi a due vie
Il mini-sconto del 10%, dunque, può essere fatto valere anche per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008. La circolare 16/E ha specificato che per questi periodi, qualora sia stata presentata – entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento – un'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/73, all'istante spetterà il rimborso della quota delle imposte dirette corrispondente all'Irap deducibile ai sensi della norma in esame.
La circolare aggiunge che, per rendere più spedite le procedure di gestione, anche per tali soggetti sarà necessario presentare un'ulteriore istanza di rimborso, utilizzando il modello telematico in corso di predisposizione dal Fisco. Le istruzioni dell'Agenzia, però, non chiariscono cosa succede se la domanda di rimborso originariamente presentata riguarda un'imposta maggiore rispetto a quella calcolata in base alla normativa in esame: supponendo che per una qualsiasi motivazione un contribuente abbia chiesto un rimborso Irap per importi superiori al 10%, l'invio della nuova istanza telematica farà decadere la vecchia o provvederà a scomputare dalla stessa la quota consentita dal Dl 185/08?

La domanda attende risposta, così da consentire ai contribuenti, ad esempio, di decidere se presentare o meno la nuova istanza. Qualora al 29 novembre 2008, invece, non sia stata già presentata un'istanza di rimborso, i contribuenti possono provvedervi attraverso l'attesa procedura dell'Agenzia (disegnata con provvedimento del Direttore). Tuttavia, l'istanza può essere prodotta solo con riguardo ai versamenti Ires/Irpef per i quali al 29 novembre 2008 risultava ancora pendente il termine di 48 mesi, decorrente dalla data del versamento, di cui all'articolo 38 del Dpr 602.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
RISULTATI
0
0 VOTI
Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci Condividi su: Facebook FacebookTwitter Twitter|Vota su OkNotizie OKNOtizie|Altri YahooLinkedInWikio

L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.
 
 
 
 
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-